La definizione di tratta di esseri umani e quella di traffico di migranti sono state formulate a Palermo nel 2000 nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale attraverso due Protocolli, ratificati in Italia dalla L.146/2006.
Il traffico di migranti (smuggling) riguarda sostanzialmente il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ovvero quelle azioni volte a “procurare l’ingresso di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o residente permanente, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale”. Secondo la normativa italiana il traffico di migranti è sanzionato dall’art 12 del D.Lgs 286/1998, come modificato dalla L.189/20002.
La tratta di esseri umani (trafficking) è invece definita come l’insieme di azioni volte al “reclutamento, trasporto, trasferimento, l’ospitare o l’accogliere persone, tramite l’impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un’altra a scopo di sfruttamento” .
I confini tra il traffico e la tratta non sono nettamente demarcati perché i due mercati tendono spesso ad intrecciarsi: talvolta le organizzazioni criminali svolgono entrambe le attività, gli episodi di traffico possono trasformarsi in tratta durante il viaggio, le rotte migratorie possono coincidere.
Gli elementi che differenziano il traffico di migranti dalla tratta di esseri umani sono:
- Il profitto del trafficante deriva dall’attraversamento illegale delle frontiere, quindi il traffico si configura come reato contro lo Stato. Il traffico è necessariamente transnazionale. La relazione asimmetrica tra migrante e trafficante termina con il raggiungimento della destinazione pattuita.
- Nella tratta il rapporto tra vittima e sfruttatore è più intenso, si sviluppa lungo più fasi del percorso migratorio (reclutamento, viaggio, assoggettamento) ed è finalizzato allo sfruttamento nel paese di destinazione, per cui la sua durata viene prolungata il più possibile. La tratta può verificarsi entro i confini nazionali del paese d’origine della vittima e generalmente è caratterizzata dalla preoccupazione dei criminali di portare le vittime salve a destinazione. Si configura come un reato contro la persona.
